Scioglimento parlamentare

Lo scioglimento di un’assemblea legislativa (o che dir si voglia parlamento) è una pratica, spesso prerogativa di un capo di Stato e contemplata dunque da una Costituzione, che comporta le dimissioni simultanee ed obbligatorie di tutti o parte membri, di solito anticipatamente rispetto alla fine naturale del mandato (ma non sempre), del suddetto organo legislativo, in previsione, generalmente, di un rinnovo elettorale o di un insediamento che comporti la formazione di una successiva nuova assemblea.

Esso, tipico dei sistemi parlamentari e semipresidenziali (ma anche di alcuni sistemi presidenziali e misti), si differenzia dal suo aggiornamento o proroga, o ancora dalla fine di una sessione parlamentare, poiché ciascuno di questi istituti dà inizio a un periodo di inattività (chiamato “Pausa parlamentare”) dopo cui si prevede che gli stessi membri in carica si riuniscano nuovamente.

Altresì, tale istituto si differenzia dall'abolizione dell'assemblea o da un suo scioglimento coatto (spesso effettuato per decreto o vi et armis dalle forze armate in seguito a colpi di stato), poiché, in questi casi, vi è essenzialmente una violazione del dettato costituzionale o, quantomeno, dell’ordinario assetto istituzionale di tipo civile, frequentemente senza la previsione di un imminente o certo rinnovo elettorale.


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